Condizioni commerciali generali di JetApp GmbH relative ai contratti con il vettore aereo esecutore
### 1. Ambito di applicazione
1.1. Le presenti condizioni commerciali generali (di seguito “**CCG”**) si applicano a tutti i contratti per il trasporto aereo stipulati da JetApp GmbH, Marktplatz 5, 70173 Stoccarda (di seguito “**JetApp**”) con un vettore aereo esecutore.
1.2. JetApp non accetterà eventuali condizioni commerciali generali del vettore aereo esecutore diverse dalle presenti. Ciò si applica anche nei casi in cui JetApp non ne rifiuti espressamente l’inclusione.
### 2. Entrata in vigore del contratto per il trasporto aereo
2.1. JetApp è il gestore della piattaforma di prenotazione JetApp, mediante la quale i clienti di JetApp hanno la possibilità di stipulare con JetApp stessa contratti per il trasporto aereo personalizzati in base alle proprie esigenze. JetApp agisce in questo contesto in qualità di vettore aereo contrattuale.
2.2. Qualora un cliente richieda un trasporto aereo a JetApp mediante la piattaforma di prenotazione JetApp, quest’ultima ricercherà voli adeguati presso i vettori aerei esecutori su diverse piattaforme e provvederà, su questa base, a formulare delle proposte. Nel caso in cui il cliente scelga il trasporto aereo offerto da uno dei vettori aerei esecutori suggeriti, JetApp formulerà via e-mail al vettore aereo esecutore selezionato un’offerta basata sulle presenti CCG. JetApp sarà vincolata a questa offerta per 1,5 ore. L’offerta di JetApp contiene un pulsante “Accetta l’offerta”. Il contratto entra in vigore nel momento in cui il vettore aereo esecutore accetta l’offerta di JetApp facendo clic su tale pulsante entro il termine di scadenza dell’offerta stessa.
2.3. Qualora l’aereo utilizzato dal vettore aereo esecutore disponga di un numero di posti destinati al trasporto di persone superiore rispetto a quelli prenotati in origine dal cliente di JetApp, e qualora il cliente di JetApp, successivamente alla stipula del contratto, desideri portare con sé un numero superiore di passeggeri rispetto a quello originariamente indicato, tale fattispecie dovrà essere oggetto di un accordo separato. JetApp provvederà a comunicare tale desiderio del cliente al vettore aereo esecutore. Il vettore aereo esecutore comunicherà quindi a JetApp la possibilità o l’impossibilità a trasportare i passeggeri aggiuntivi e, in caso affermativo, l’eventuale sovrapprezzo da corrispondere per tale prestazione. Tale e-mail costituisce un’offerta da parte del vettore aereo esecutore a JetApp in merito alla stipula del contratto per il trasporto dei passeggeri aggiuntivi. JetApp può accettare detta offerta mediante rispettiva risposta via e-mail al vettore aereo esecutore. In questo caso, a norma delle presenti CCG, entra in vigore il contratto per il trasporto aereo dei passeggeri aggiuntivi.
### 3. Condizioni di pagamento / prezzi
3.1. Il compenso spettante al vettore aereo esecutore per l’effettuazione del trasporto aereo deve essere corrisposto entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, in ogni caso non prima di 3 giorni prima del decollo pianificato.
3.2. Non sono compresi nel compenso di cui al paragrafo 3.1 i costi per il trattamento antighiaccio. Tali costi, se applicabili, dovranno essere pagati separatamente da JetApp. Rientrano nei costi del trattamento antighiaccio anche i costi del trattamento antighiaccio relativi ai voli di trasferimento. I voli di trasferimento sono i voli necessari per portare il rispettivo aereo nel luogo prenotato per il decollo. Il medesimo principio si applica in caso di ritardi o atterraggi in aeroporti diversi da quello previsto in conseguenza di condizioni meteorologiche avverse o per ragioni legate alla sicurezza del volo, nonché in caso di costi per orari di apertura straordinari degli aeroporti e di costi relativi a eventuali successivi trasporti a terra.
### 4. Disposizioni relative al trasporto aereo
4.1. JetApp provvederà a comunicare al vettore aereo esecutore il prima possibile, dopo la stipula del contratto e comunque entro e non oltre 48 ore prima della partenza del volo, cognome, nome, data di nascita e dati della carta d’identità dei passeggeri. JetApp presenterà eventuali ulteriori dati, nella misura in cui ciò sia previsto da disposizioni di legge o disposizioni ufficiali in vigore nei luoghi di decollo, di sorvolo e di arrivo, e qualora il vettore aereo esecutore provveda a darne comunicazione a JetApp. Eventuali modifiche dei nomi e degli altri dati dei passeggeri ospiti del volo verranno immediatamente comunicati da JetApp, qualora in suo possesso, al vettore aereo esecutore.
4.2. Il vettore aereo esecutore è responsabile per tutti gli aspetti facenti riferimento al trasporto aereo prenotato, con particolare riferimento alle rispettive autorizzazioni di decollo, atterraggio e sorvolo, agli slot in aeroporto, nonché alle autorizzazioni di parcheggio e simili.
4.3. Il vettore aereo esecutore può rifiutare il trasporto o il trasferimento dei passeggeri qualora
- ciò si renda necessario per ragioni di sicurezza, oppure
- il trasporto o il trasferimento comporti un’infrazione degli obblighi di legge o delle disposizioni ufficiali del luogo di decollo o di arrivo, o ancora di uno Stato sorvolato, oppure
- il comportamento del passeggero, oppure le sue condizioni fisiche o mentali si configurino come tali da costituire un pericolo per sé stesso, per gli altri passeggeri o per i membri dell’equipaggio, oppure
- il passeggero non dovesse essere in possesso di documenti di viaggio o di imbarco in corso di validità, oppure
- il passeggero non rispetti le disposizioni di sicurezza a bordo.
4.4. Il vettore aereo esecutore può rifiutare il trasporto o il trasferimento di un bagaglio qualora quest’ultimo
- contenga oggetti di cui ai regolamenti ICAO e IATA sulle merci pericolose, in grado di mettere in pericolo l’aereo oppure le persone o gli oggetti a bordo dello stesso, quali ad es. sostanze esplosive, gas compressi, sostanze ossidanti, radioattive o magnetizzanti, sostanze facilmente infiammabili, sostanze velenose o aggressive; oppure
- contenga oggetti il cui trasporto sia vietato dalle disposizioni vigenti negli Stati del luogo di decollo o di arrivo o ancora in uno Stato sorvolato; oppure
- contenga oggetti che per le proprie caratteristiche, ad es. la loro fragilità o la loro delicatezza, risultino non adeguati al trasporto; eventuali ulteriori informazioni in relazione ai singoli casi concreti possono essere richieste a JetApp o all’agenzia di viaggi che emette il biglietto aereo; oppure
4.5. È necessaria l’autorizzazione preventiva del vettore aereo esecutore per portare con sé i seguenti oggetti:
- batterie o accumulatori al litio singoli (come ad es. quelle comunemente utilizzate nei computer portatili, telefoni cellulari, orologi, macchine fotografiche),
- qualsivoglia tipologia di armi, ad es. armi da fuoco, da taglio o da punta e nebulizzatori che possano essere utilizzati per scopi di attacco o di difesa, munizioni e sostanze potenzialmente esplosive, oggetti che, per il proprio aspetto o contrassegno specifico ricordino armi, munizioni o sostanze esplosive.
4.6. Il vettore aereo esecutore è responsabile nei confronti del passeggero a norma delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 216/2004.
4.7. Il vettore aereo esecutore è inoltre responsabile nei confronti del passeggero con riferimento agli obblighi di informazione di cui al regolamento (CE) n. 889/2002 a modifica del regolamento (CE) n. 2027/97.
### 5. Termine del contratto per il trasporto aereo
5.1. Fatto salvo quanto diversamente disposto nei paragrafi 5.2 e 5.4 si applicano, per quanto concerne la disdetta e il recesso dal contratto di trasporto aereo, le disposizioni di legge in materia.
5.2. JetApp ha facoltà di disdire il contratto per il trasporto aereo in qualunque momento precedente al decollo concordato. In caso la disdetta avvenga entro 110 ore prima del decollo, il vettore aereo esecutore non potrà richiedere alcun compenso. Nel caso in cui la disdetta avvenga in un periodo più breve di 110 ore dal decollo, il vettore aereo esecutore avrà il diritto di richiedere il pagamento del compenso concordato; in tal caso sarà tuttavia necessario tenere in considerazione le spese da esso risparmiate in conseguenza della disdetta del contratto per il trasporto aereo e il guadagno eventualmente ottenuto, o il cui ottenimento sia stato intenzionalmente omesso, in conseguenza di un utilizzo diverso della prestazione prevista dal contratto per il trasporto aereo. Le parti concordano, in questo quadro, il pagamento di un importo forfettario in funzione del momento in cui viene effettuata la disdetta determinato come segue:
| Disdetta in un periodo compreso tra 110 e 62 ore prima del decollo: | 20% del prezzo del volo oltre alle imposte e le tasse già applicate |
|---|---|
| Disdetta in un periodo compreso tra 62 e 38 ore prima del decollo | 40% del prezzo del volo oltre alle imposte e le tasse già applicate |
| Disdetta in un periodo compreso tra 38 e 14 ore prima del decollo | 60% del prezzo del volo oltre alle imposte e le tasse già applicate |
| Disdetta a meno di 14 ore dal decollo | 80% del prezzo del volo oltre alle imposte e le tasse già applicate |
In ogni caso verranno rimborsate le imposte e le tasse che non saranno applicate in conseguenza della disdetta. È consentito, tuttavia, al vettore aereo esecutore di documentare i casi singoli in cui sia opportuno detrarre un importo inferiore dal prezzo del volo, mentre è consentito a JetApp di documentare i singoli casi in cui sia opportuno detrarre un importo superiore al prezzo del volo o quelli in cui non spetti al vettore aereo esecutore alcun compenso. 5.3. Quanto disposto al paragrafo 5.2 non incide in alcun modo sul diritto di entrambe le parti alla disdetta per giusta causa.
5.4. Il requisito minimo per le disdette e i recessi è la loro presentazione in forma scritta.
### 6. Responsabilità del vettore aereo esecutore
6.1. Il vettore aereo esecutore è responsabile del trasporto aereo dei passeggeri e dei rispettivi bagagli come stabilito dalla Convenzione di Montreal del 28 marzo 1999, adottata da JetApp e recepita dalla Comunità europea mediante il regolamento (CE) n. 889/2002 a modifica del regolamento (CE) n. 2027/97 e mediante relative disposizioni di legge a livello nazionale degli Stati membri.
6.2. Il vettore aereo esecutore è inoltre responsabile nei confronti del passeggero a norma delle disposizioni di cui al REGOLAMENTO (CE) n. 261/2004.
6.3. Nella misura in cui il vettore aereo esecutore non sia responsabile ai sensi della Convenzione di Montreal del 28 marzo 1999 o a norma della legislazione nazionale degli Stati membri in recepimento della stessa e/o del REGOLAMENTO (CE) n. 261/2004, il vettore aereo esecutore stesso sarà responsabile, a qualsiasi titolo, del risarcimento danni e del risarcimento delle spese inutilmente sostenute, come definite da quanto disposto al paragrafo 6.2 di cui al presente documento, come segue:
6.3.1. Sarà pienamente responsabile in caso di dolo e di grave negligenza degli organi, dei rappresentanti legali, degli impiegati o di altro personale ausiliario del vettore aereo esecutore nonché in caso di eventi tali da compromettere vita, integrità fisica o salute e ancora ai sensi delle disposizioni di cui alla legge sulla responsabilità per danno da prodotti.
6.3.2. In caso di negligenza semplice la responsabilità del vettore aereo esecutore si limita ai danni che si possono verificare in condizioni di normale operatività e ai casi di mancata ottemperanza agli obblighi essenziali ai fini del contratto (obblighi cardinali), la cui osservanza permette la regolare esecuzione del contratto e sulla cui osservanza la rispettiva altra parte può fare affidamento in condizioni operative normali.
### Esonero e responsabilità in solido
7.1. Qualora JetApp dovesse venire chiamata in causa per mancato trasporto contro la volontà di un passeggero, annullamento del volo, ritardo del volo o ritardo nel trasporto dei bagagli, morte o lesioni fisiche di un passeggero, distruzione, smarrimento o danneggiamento dei bagagli in conseguenza del trasporto aereo da parte del vettore aereo esecutore, quest’ultimo provvederà a esonerare JetApp da tali responsabilità e a rifondere JetApp per tutti i costi e i danni derivanti. Ciò non si applica nel caso in cui le rivendicazioni avanzate possano essere ricondotte a una condotta colposa da parte di JetApp. Qualora si configuri per JetApp soltanto un concorso di colpa, il diritto di esonero nonché il diritto alla compensazione per i costi e per i danni di JetApp non si applicheranno alle fattispecie in cui per JetApp si configuri il concorso di colpa stesso.
7.2. Nel caso in cui i partner contrattuali si trovino in regime di concorso di colpa in qualità di vettore aereo contrattuale ed esecutore si applicheranno, a integrazione di quanto disposto al paragrafo 7.1, le disposizioni di legge sulla pluralità dei debitori.
7.3. Qualora JetApp venga chiamata in causa come descritto nel paragrafo 7.1, essa provvederà a darne immediata comunicazione al vettore aereo esecutore. Il vettore aereo esecutore si impegna a supportare JetApp nella difesa contro tali rivendicazioni, in particolare a mettere immediatamente a disposizione di JetApp tutte le informazioni facenti riferimento alla propria sfera di competenza. Nell’ambito della difesa contro tali rivendicazioni, JetApp agirà in accordo con il vettore aereo esecutore e procederà a riconoscimenti e accordi esclusivamente in presenza di autorizzazione scritta da parte del vettore aereo esecutore.
### 8. Compensazione e diritto di ritenzione
Sono riconosciuti al vettore aereo esecutore diritti di compensazione esclusivamente nei casi in cui le sue rivendicazioni siano riconosciute legalmente valide o incontestabili. Sono riconosciuti al vettore aereo esecutore diritti di ritenzione esclusivamente nei casi in cui le sue rivendicazioni siano riconosciute legalmente valide o incontestabili, e in cui le rivendicazioni stesse facciano riferimento al medesimo rapporto contrattuale.
### 9. Diritto applicabile
Si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania con l’esclusione della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale.
### 10. Foro competente
Nel caso in cui il vettore aereo esecutore sia un’entità commerciale e abbia, al momento della stipula del contratto, la propria sede in Germania, sarà competente esclusivamente il tribunale di Stoccarda, avente giurisdizione sulla sede di JetApp. In tutti gli altri casi si applicano, in relazione alla competenza locale e internazionale, le disposizioni di legge applicabili in materia.